Regime del registrato dei semplificati. Confermata la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica

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In una Faq, la n. 13 del 13 febbraio 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno adottato il cosiddetto metodo del registrato,

resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.

 

 

Si riporta il testo integrale della risposta:

Faq del 13 febbraio 2025Regime del registrato e imputazione dei ricavi. Fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. 600/73. Per esempio: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo Sdi l’8 gennaio 2024. Si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024.

L’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.».

Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.

Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».

Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.

Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi “si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.



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