Ecco il nuovo Accordo Nazionale Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro

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La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo Nazionale sulla Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. Intesa, siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Nuovo accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo Nazionale sulla Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. Si attende solo la comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo principale è stabilire regole chiare e precise riguardo a diversi aspetti cruciali:

  • Durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro.
  • Modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento.
  • Monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con un’attenzione particolare agli enti formatori e ai destinatari della formazione.

Il nuovo accordo introduce definizioni più precise riguardo alle ore obbligatorie di formazione e ai corsi di aggiornamento destinati a figure chiave come datori di lavoro, dirigenti e preposti. Inoltre, istituisce nuovi obblighi formativi per l’utilizzo di attrezzature specifiche e definisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati.

I soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa

Il testo fornisce una classificazione chiara dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa. Per quanto riguarda la formazione per i datori di lavoro, il nuovo accordo prevede un corso obbligatorio di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edili che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, fruibili anche online.

Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa edile svolga anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al corso base di 16+8 ore si aggiungono ulteriori moduli, inclusi un modulo comune di 8 ore con un’esercitazione per la stesura del DVR e moduli tecnici specifici per settore ATECO.

Le varie figure chiamate in causa

La figura del preposto alla sicurezza è anch’essa oggetto di specifiche disposizioni. Oltre alla formazione prevista per i lavoratori, il preposto deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con un aggiornamento biennale di almeno 6 ore, necessario anche in caso di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi.

Anche per i dirigenti delle imprese edili è previsto un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore, con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. A differenza dei preposti, per i dirigenti la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.

Per quanto concerne i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), la formazione è strutturata su due moduli obbligatori (A di 28 ore e B di 48 ore) e un terzo modulo (C) di 24 ore per il solo responsabile. L’aggiornamento è quinquennale, con una durata di 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, per assicurare la continuità delle competenze in sicurezza.

I Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno completare un corso intensivo di 120 ore. L’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore. Per l’aggiornamento dei coordinatori è consentita la modalità e-learning, mentre per la formazione iniziale è ammessa solo per il modulo giuridico.

La sicurezza degli ambienti confinati

Una novità importante riguarda la sicurezza negli ambienti confinati, per i quali viene introdotta una formazione specifica di 12 ore (con 8 ore pratiche obbligatorie) per lavoratori, datori di lavoro e autonomi. L’aggiornamento quinquennale ha una durata minima di 4 ore relative alla parte pratica, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo e con l’esclusione della modalità in videoconferenza o e-learning.

L’accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning e in modalità mista. Sono inoltre definite precise indicazioni organizzative riguardanti il numero massimo di partecipanti, il rapporto docente/discente, l’obbligo del registro di presenza, la frequenza minima (90%) e la predisposizione del verbale delle verifiche finali e del progetto formativo.

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