L’omessa comunicazione preventiva del bonus 4.0 vanifica quella ex post

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In merito alle comunicazioni obbligatorie per fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39, può accadere che, in relazione a un investimento ordinato nel 2023 ed effettuato dopo il 30 marzo 2024, sia stata erroneamente presentata la sola comunicazione di completamento, omettendo l’invio della comunicazione preventiva richiesta.

Si ricorda infatti che esclusivamente per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 il contribuente può trasmettere la sola comunicazione di completamento. Diversamente, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è tenuto:
– alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito, compilando e inviando l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (c.d. “GSE”);
– alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

La questione riguarda quindi la modalità di regolarizzazione del mancato invio della comunicazione preventiva richiesta e l’eventuale annullamento della comunicazione di completamento già inviata, nel caso in cui il credito non sia stato ancora utilizzato.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello nn. 260/2024 e 69/2025, per gli investimenti realizzati dal 30 marzo 2024 la normativa di riferimento non dispone che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, quindi, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Quest’ultima deve quindi essere inviata solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.
Entrambe le comunicazioni, come evidenziato dall’Agenzia, sono propedeutiche alla fruizione in compensazione del credito d’imposta.

Si ritiene pertanto che nel caso di specie il contribuente debba, in primo luogo, provvedere all’invio della comunicazione preventiva “omessa”.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che è possibile sanare la mancata presentazione della comunicazione preventiva senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16 (senza applicazione quindi di alcuna sanzione).

Quanto alla comunicazione di completamento degli investimenti già inviata, si ritiene che la stessa non risulterebbe valida ai fini dell’utilizzo del bonus, in quanto trasmessa in assenza della comunicazione preventiva.
L’Agenzia delle Entrate richiede infatti che, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, la comunicazione di completamento sia inviata solo dopo la trasmissione di quella preventiva, al fine di aggiornare le informazioni già fornite.

Indicazione del codice della comunicazione preventiva inviata

Del resto, nella comunicazione di completamento dovrebbe essere indicato anche il codice della comunicazione preventiva ad essa associata. Nella guida GSE 17 maggio 2024, relativa all’utilizzo del portale che consente l’invio delle comunicazioni richieste per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0, è infatti precisato che occorre “indicare, all’interno del campo «Pratica preventiva associata», il codice della comunicazione preventiva precedentemente inviata es. CIBS0000000XXX”.

In assenza di specifiche indicazioni in merito alla possibilità di annullare, integrare o rettificare una comunicazione di completamento precedentemente trasmessa, sembra pertanto necessario inviarne una nuova, inserendo il codice della comunicazione preventiva associata.



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