l’esenzione dalla ritenuta sugli interessi

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Con sentenza n. 4427/2025, la Corte di Cassazione si è espressa sul regime di esenzione dalla ritenuta sugli interessi prevista dall’art. 26, co. 5-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativamente ad un finanziamento infragruppo, chiarendo che i requisiti soggettivi previsti dalla norma non vanno necessariamente ricercati in capo al materiale percettore degli interessi, bensì in capo al c.d. “beneficiario effettivo” da individuarsi attraverso l’approccio del c.d. “look through”. 

Nella vicenda una S.r.l. di diritto italiano aveva ricevuto un finanziamento (infragruppo) da parte di una S.a.r.l. di diritto lussemburghese, suo unico socio, la quale, a sua volta, aveva reperito le somme erogate da un fondo comune d’investimento, anch’esso di diritto lussemburghese ed anch’esso risultante unico socio di quest’ultima, al quale gli importi erogati erano destinati ad essere retrocessi. 

Da tale operazione di finanziamento infragruppo erano derivati degli interessi passivi sui quali la società italiana aveva applicato la ritenuta ex art. 26, co. 5 del d.P.R. n. 600/1973, nella misura minima prevista dall’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra Italia e Lussemburgo, salvo poi formulare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate e promuovere ricorso avverso il silenzio-rifiuto da quest’ultima serbato. 

A seguito di due gradi di giudizio che hanno visto vittorioso il contribuente, la causa è approdata in Cassazione, la quale, disattendendo l’orientamento espresso da numerosi documenti di prassi secondo cui per l’applicazione del regime di esenzione si deve fare riferimento alle caratteristiche soggettive del percettore diretto degli interessi, ha rigettato il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate.

In primo luogo, i Giudici di legittimità, richiamandosi alla sentenza della CGUE del 26.01.2019 nelle cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, peraltro già condivisa dalla stessa Cassazione ed in linea con il principio di capacità contributiva, hanno fornito una lettura sostanzialistica della nozione di beneficiario effettivo, statuendo che i requisiti soggettivi richiesti dalla norma debbono essere ricercati nel soggetto “al quale il reddito sia fiscalmente imputabile in forza della sua disponibilità […] se del caso da riconoscere mediante il c.d. approccio look through”. 

In secondo luogo, hanno dato rilevanza alla ratio della norma agevolativa, volta a superare il periodo di credit crunch attraversato dalle imprese italiane, favorendo il ricorso delle stesse a fonti di finanziamento estero, attraverso l’elisione del rischio di doppia imposizione generalmente fatto ricadere sul debitore, in forza di particolari clausole contrattuali. 

Infine, la Cassazione ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “nel caso di finanziamento “indiretto”, caratterizzato dall’interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi, ma è poi tenuto a retrocederli ad un terzo, sostanziale erogatore, è con riferimento a quest’ultimo, inteso quale beneficiario effettivo del reddito imponibile, che va accertato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma”. 



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