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Immaginiamo un proprietario che, in buona fede, omette di barrare una casella in un modulo edilizio. Potrebbe sembrare una svista innocua, e invece quel piccolo errore può far perdere un’agevolazione fiscale enorme come il Superbonus 110%. È il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 122/2025, che suona come un campanello d’allarme per contribuenti e tecnici: la mancata compilazione del Quadro F nella CilaS comporta la decadenza dal Superbonus.
Nel caso esaminato, l’edificio oggetto dei lavori era perfettamente legittimo (era stato anche sanato con pratica edilizia), ma nella CilaS dedicata al Superbonus il tecnico si era dimenticato di compilare nella dichiarazione dei redditi il Quadro F relativo a quelle attestazioni. Una dimenticanza apparentemente formale che mette a repentaglio tutta l’agevolazione.
Di seguito vediamo perché questa sezione della CilaS è così importante, cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in proposito e quali soluzioni esistono per rimediare o evitare di perdere il bonus.
Cos’è la Cila-S e perché è importante per il Superbonus
La Cila-Superbonus (CilaS) è il modello edilizio semplificato introdotto dal decreto Semplificazioni (art. 119, comma 13-ter del Dl 34/2020) per snellire l’avvio dei cantieri agevolati dal Superbonus 110%. Rispetto alla Cila ordinaria, questa versione “light” consente di procedere con minori formalità, ma impone comunque il rispetto di passaggi essenziali.
Le caratteristiche principali della Cila-Superbonus
In particolare:
- va dichiarato esplicitamente che gli interventi rientrano nel Superbonus, specificando se riguardano il risparmio energetico o l’adeguamento sismico;
- non serve allegare documenti sullo stato legittimo né elaborati tecnici dettagliati: basta una descrizione sommaria degli interventi;
- non può essere usata per interventi di demolizione e ricostruzione (che restano esclusi dalla semplificazione). Le eventuali varianti possono essere comunicate anche a fine lavori.
Il ruolo cruciale del Quadro F
In sintesi, la Cila-Superbonus permette di avviare i lavori dichiarando solo gli elementi essenziali: i dati dei soggetti, gli estremi dell’intervento agevolato e – punto cruciale – una attestazione di legittimità urbanistica dell’immobile oggetto dei lavori.
Questo adempimento è richiesto nel Quadro F del modulo unificato, intitolato “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”. In tale sezione, il tecnico abilitato deve barrare una delle opzioni disponibili, attestando – ad esempio – che l’immobile è stato costruito prima del 1° settembre 1967, oppure che è stato realizzato con regolare titolo edilizio, o ancora che è stato legittimato da un provvedimento successivo (come una sanatoria o un condono).
Questa dichiarazione sostitutiva ha il fine di attestare che l’edificio è legittimo dal punto di vista urbanistico-edilizio, senza richiedere la prova documentale immediata. Tuttavia, come vedremo, il legislatore ha stabilito che l’assenza di tale attestazione minima fa comunque decadere il beneficio fiscale legato al Superbonus. In altre parole, la CilaS semplifica ma non elimina l’obbligo di dichiarare la regolarità dell’immobile: lo sposta tutto su quel famoso Quadro F, la cui compilazione corretta diventa dunque fondamentale per non perdere il 110%.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate: Quadro F omesso = Superbonus revocato
Di fronte al quesito del contribuente – che chiedeva se la mancata attestazione nel Quadro F fosse un errore formale oppure un vizio sostanziale – l’Agenzia delle Entrate ha dato una risposta molto netta.
L’interpretazione normativa dell’Agenzia
Richiamando il dettato normativo, la risposta ad interpello n. 122/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Quadro F va obbligatoriamente compilato, pena la decadenza dal beneficio fiscale. In particolare, l’omissione di quella sezione determina la perdita del diritto al Superbonus, in quanto rientra tra le cause di decadenza espressamente previste dalla legge. Infatti, l’art. 119 comma 13-ter del Decreto Rilancio elenca quattro casi in cui si decade dall’agevolazione, e tra questi include proprio “l’assenza dell’attestazione dei dati” relativi al titolo edilizio dell’immobile (cioè, il Quadro F).
Dunque, anche se può apparire un mero errore formale di compilazione, la mancata indicazione degli estremi del titolo abilitativo nella CilaS è considerata a tutti gli effetti una violazione sostanziale ai fini del Superbonus.
In altre parole, il Superbonus viene “revocato” – o meglio, si perde il diritto a utilizzarlo – anche se i lavori effettuati sarebbero teoricamente ammissibili. La risposta dell’Agenzia delle Entrate su questo punto è lapidaria e non lascia margini: la svista sul Quadro F cancella il Superbonus.
COSA SI RISCHIA: EFFETTI FISCALI E POSSIBILITÀ DI RIPIEGO
La buona notizia è che non tutto è perduto: l’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente riconosciuto che, regolarizzando la posizione, il contribuente potrà comunque fruire delle detrazioni ordinarie previste per gli stessi interventi.
A quali bonus alternativi si può accedere
In sostanza, anche se decade il Superbonus, resta la possibilità di “ripiegare” sui bonus casa tradizionali (ovviamente nel rispetto dei requisiti di legge). Ad esempio, i medesimi lavori di efficientamento energetico potrebbero rientrare nell’Ecobonus ordinario al 50 o 65%, oppure gli interventi antisismici nel Sismabonus con aliquote ridotte, o ancora nelle detrazioni del 50% per ristrutturazione edilizia. L’importante è che il contribuente soddisfi tutte le condizioni e adempimenti previsti per queste agevolazioni alternative (ad esempio, asseverazioni tecniche, comunicazioni all’Enea, tetti di spesa, ecc.), perché dovrà trattare gli interventi come se fossero stati agevolati fin dall’inizio con il regime ordinario. Naturalmente non è possibile cumulare più benefici: per le stesse spese si può avvalere di una sola agevolazione, sicché perso il 110% si opterà per una detrazione minore in sostituzione.
QUANDO E COME SI PUÒ RIMEDIARE: RAVVEDIMENTO OPEROSO E RUOLO DEI TECNICI
Una volta accertato l’errore, quali sono i margini di intervento per contenerne gli effetti?
La via maestra indicata dall’Agenzia delle Entrate è il ravvedimento operoso.
Cos’è il ravvedimento operoso e come funziona
Nella risposta n. 122/2025 viene confermato che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, consentendogli di sanare spontaneamente la violazione fiscale versando il dovuto prima che l’irregolarità venga contestata dalle autorità, beneficiando di sanzioni ridotte. In sostanza, chi ha già fruito, anche solo in parte, di un Superbonus non spettante (ad esempio tramite cessione del credito) può “restituire” il beneficio, versando l’importo corrispondente alla detrazione indebita, maggiorato di interessi e sanzioni ridotte secondo i termini del ravvedimento.
L’Agenzia ha chiarito un aspetto importante: poiché è difficile individuare il momento esatto in cui il cessionario utilizza il credito fiscale, si considera come data della violazione la data di invio della comunicazione di cessione del credito.
Quindi, ravvedersi tempestivamente permette di mettere in sicurezza la propria posizione fiscale, pagando una penalità attenuata e salvando il diritto a un’agevolazione minore ma legittima. È importante attivarsi prima che l’Agenzia avvii controlli o invii comunicazioni di irregolarità perché, dopo tale momento non è più consentito il ravvedimento operoso. I tempi, quindi, sono cruciali: prima si interviene, più bassa sarà la sanzione.
Il contributo dei tecnici nel sanare l’errore
Oltre all’aspetto fiscale, c’è anche una dimensione tecnica da considerare. I professionisti incaricati (ingegneri, architetti, geometri) svolgono un ruolo fondamentale sia preventivo sia risolutivo. In particolare, se l’errore è già avvenuto, il ruolo del tecnico consiste nell’aiutare il fiscalista o commercialista del cliente fornendo tutti i dati necessari al calcolo del ravvedimento operoso e all’impostazione della pratica di rientro nei binari normali. In questa fase di “sanatoria”, avere la documentazione tecnica in regola (prove della legittimità dell’immobile, certificati, ecc.) è fondamentale per dimostrare che si ha comunque diritto alle altre detrazioni minori.
CONCLUSIONI: CONSIGLI PRATICI PER NON PERDERE LE AGEVOLAZIONI
La vicenda analizzata mette in luce un dato normativo non più eludibile: nel contesto delle agevolazioni edilizie, gli adempimenti formali assumono rilievo sostanziale. La mancata compilazione del Quadro F nella CilaS – seppur frutto di una mera disattenzione – comporta, secondo l’Agenzia delle Entrate, la decadenza dal Superbonus ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020.
Non rileva la regolarità oggettiva dell’immobile, né l’assenza di intenti elusivi o fraudolenti: ciò che conta, ai fini fiscali, è l’assenza dell’attestazione richiesta nel momento in cui la Cila-S viene presentata.
Attenzione alla forma: ogni campo ha valore
Pertanto, la lezione che si ricava dall’interpello n. 122/2025 non è allarmistica, ma chiara: l’agevolazione fiscale non tollera omissioni, neppure di un campo da barrare. Salvo futuri interventi normativi o ripensamenti interpretativi dell’Amministrazione, l’unica tutela effettiva rimane il rispetto rigoroso degli adempimenti fin dall’origine della pratica.
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