Danni da calamità naturali, rinvio per obbligo assicurazione per le aziende agricole

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FIRENZE – Ennesimo slittamento dell’obbligo per le imprese operanti sul territorio nazionale di sottoscrivere assicurazioni a copertura dei danni causati dalla calamità e catastrofi naturali.

Con l’approvazione di un apposito decreto-legge, il Consiglio dei ministri nella seduta del 28 marzo 2025, ha disposto infatti la proroga dei termini per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La Legge di Bilancio 2024 aveva originariamente previsto l’obbligo per le imprese italiane di assicurarsi contro eventi catastrofali (alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ecc.) entro e non oltre il 31 dicembre 2024 pena l’esclusione dai ristori pubblici in seguito al verificarsi di danni causati da calamità naturali e la possibile penalizzazione nell’ambito di bandi pubblici.

Il DL 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe 2025) aveva successivamente spostato l’adempimento al 31 marzo 2025, adesso un ulteriore Decreto-legge riconoscendo che l’elevato numero delle imprese obbligate a stipulare sono costituite, tra l’altro, per il 95% del totale, da microimprese e considerato che il tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio, ove il termine fosse rimasto quello del 1° aprile, sarebbe stato esiguo e tale da non consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato, dilaziona ulteriormente il termine ultimo di adeguamento per le imprese, secondo il seguente schema:

  1. a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, al 1° ottobre 2025;
  2. b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, al 1° gennaio 2026.
  3. c) Il termine del 31 marzo 2025, resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, ma in questo caso gli effetti sanzionatori della norma sono dilazionati di 90 giorni e quindi entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025.

È importante ricordare che per espressa previsione normativa (comma 111 della medesima Legge 213/23) è prevista l’esclusione dall’obbligo assicurativo per le imprese agricole di cui all’articolo 2135, indipendentemente, dunque, dalla forma giuridica assunta e dalle attività agricole svolte, purché disciplinate dalla medesima norma civilistica. La ragione dell’esclusione delle imprese agricole risiede nel fatto che alle stesse continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).


FONTE – Dimensione Agricoltura – Aprile 2025

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