Cessione anticipata di investimenti qualificati: perdita del regime agevolato

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Con la risposta n. 114 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla cessione anticipata di investimenti qualificati da parte di una Cassa di previdenza, effettuata prima del termine minimo di cinque anni (il cosiddetto “minimum holding period”), valutando la perdita del regime agevolato previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 88-96, L. 232/2016) e la conseguente applicazione del meccanismo di recapture fiscale.

Cessione anticipata di investimenti qualificati: quesito

L’intervento prende avvio da un interpello presentato da una Cassa di previdenza obbligatoria (ente non commerciale) che, nel 2021, ha acquistato azioni non qualificate beneficiando del regime fiscale agevolato per gli investimenti qualificati. La Cassa intende ora cedere le azioni prima dei 5 anni e chiede:

  • se il reinvestimento entro 90 giorni in strumenti equivalenti (anch’essi “qualificati”) consenta di mantenere il regime di esenzione;

  • in caso contrario, come applicare il meccanismo di recapture sui dividendi già percepiti e sulla plusvalenza generata dalla cessione.

L’articolo 1, commi da 88 a 96 della Legge di Bilancio 2017, prevede un regime di esenzione fiscale per i redditi derivanti da investimenti qualificati effettuati da:

  • Casse di previdenza (ex D.Lgs. 509/1994 e 103/1996);
  • Fondi pensione (ex D.Lgs. 252/2005).

I titoli devono essere detenuti per almeno 5 anni (minimum holding period) per beneficiare del regime agevolato.

Funzione del minimum holding period

Il decorso del periodo minimo di detenzione (minimum holding period) serve a rendere definitivo il beneficio fiscale di esenzione per i redditi generati durante tale arco temporale. Inoltre, permette che l’esenzione si estenda anche ai proventi futuri collegati a investimenti qualificati, a condizione che sia stato rispettato il termine minimo di detenzione.

Al contrario, in linea generale, la vendita dei titoli prima che siano trascorsi cinque anni determina la perdita del beneficio fiscale, con conseguente tassazione secondo quanto previsto dai commi 91 e 94 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017.

Tuttavia, gli stessi commi chiariscono che, per conservare l’agevolazione fiscale, qualora il disinvestimento avvenga prima dei cinque anni a causa di eventi non imputabili all’investitore (come ad esempio la riduzione del capitale per eccesso, la liquidazione anche in forma concorsuale della società, o dello stesso organismo di investimento collettivo), è possibile evitare la decadenza reinvestendo le somme ottenute in nuovi investimenti qualificati entro novanta giorni dalla ricezione effettiva dell’importo.

In caso contrario, si applica il meccanismo della cosiddetta recapture, con conseguente tassazione dei redditi già incassati sotto il regime agevolato, anche se percepiti nel periodo intermedio.

Confronto tra PIR e investimenti qualificati

Sentito sulla questione il Ministero delle Finanze, che con nota prot. R.U. 20545 del 1° aprile 2025, ha rilevato quanto segue circa le differenze tra i PIR (Piani Individuali di Risparmio) e gli investimenti qualificati ai sensi della Legge di Bilancio 2017.

Finalità e Obiettivi

PIR

Investimenti Qualificati

Promossi per incentivare il risparmio privato verso l’economia reale italiana, rivolgendosi principalmente ai risparmiatori retail (persone fisiche).

Nati per favorire investimenti istituzionali in imprese italiane, destinati a Casse di previdenza obbligatorie e Fondi pensione.

Soggetti beneficiari

PIR

Investimenti Qualificati

Riservati esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia.

Accessibili solo a enti previdenziali (Casse) e forme di previdenza complementare (Fondi pensione).

Oggetto dell’investimento

PIR

Investimenti Qualificati

Il PIR è un paniere diversificato di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi, ecc.) che deve rispettare precisi vincoli quantitativi e qualitativi.

Gli investimenti qualificati riguardano singoli strumenti finanziari: azioni, quote di imprese italiane o europee, fondi venture capital, piattaforme di credito, ecc.

Requisiti e vincoli normativi

PIR

Investimenti Qualificati

Forti vincoli di composizione (es. min. 70% in strumenti italiani/europei, limiti di concentrazione, esclusione dei paradisi fiscali, ecc.).

Nessun vincolo di composizione complessiva, solo obbligo di destinare fino al 10% dell’attivo patrimoniale in strumenti qualificati.

L’intero PIR deve essere PIR conforme, non solo i singoli titoli.

Ogni singolo investimento è valutato per la sua conformità ai requisiti “qualificati”.

Periodo minimo di detenzione (Minimum Holding Period)

PIR

Investimenti Qualificati

Il requisito di 5 anni si applica al piano nel suo complesso. È ammesso il reinvestimento in caso di cessione volontaria, purché entro 90 giorni.

Il periodo minimo si applica a ciascun titolo. Il reinvestimento è ammesso solo in caso di rimborso o scadenza non volontari.

Agevolazione fiscale

PIR

Investimenti Qualificati

Esenzione da imposte sui redditi (IRPEF) per i proventi derivanti dagli strumenti inseriti nel PIR. Anche esenzione da imposta di successione.

Esenzione da imposte sui redditi (IRES o imposta sostitutiva) sui proventi derivanti dagli strumenti “qualificati”, solo se rispettati tutti i vincoli previsti.

Regime di decadenza e recapture

PIR

Investimenti Qualificati

Se i titoli sono venduti prima dei 5 anni ma reinvestiti entro 90 giorni, non si perde l’agevolazione.

In caso di cessione volontaria prima dei 5 anni, si perde l’agevolazione. Recapture su tutti i redditi percepiti, anche retroattivamente. Solo eventi non volontari consentono reinvestimento salvaguardando il regime.

Conclusioni

  • I PIR offrono uno strumento integrato e accessibile a piccoli risparmiatori, ma richiedono rispetto di numerose regole di composizione e mantenimento.
  • Gli investimenti qualificati sono destinati a soggetti più strutturati, con logiche più semplici ma vincolate rigidamente alla detenzione quinquennale del singolo titolo.

ATTENZIONENonostante la somiglianza testuale tra le norme (es. commi 91 e 106 della Legge 232/2016), le interpretazioni non sono automaticamente estensibili da un regime all’altro.

Tassazione in caso di cessione anticipata

La risposta n. 114 del 17 aprile 2025 specifica che nel caso trattato, qualora la Cassa proceda alla vendita delle Azioni prima del completamento del quinquennio di detenzione, sarà tenuta a versare un’imposta sostitutiva del 24% sui dividendi (aliquota corrispondente all’IRES) e del 26% sull’eventuale guadagno in conto capitale (plusvalenza).

Non sarà consentito compensare eventuali perdite (minusvalenze) maturate in precedenza né nel regime del risparmio amministrato né in quello dichiarativo.

Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato direttamente dalla Cassa, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessione, insieme agli interessi ma senza applicazione di sanzioni. Tale versamento deve avvenire secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e seguenti del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24, con la possibilità di compensare eventuali crediti fiscali, come previsto dalla normativa.

 

 



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