Successioni e donazioni: novità sui trasferimenti di quote e società

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Nuove regole su successioni e donazioni dal 2025

Il D. Lgs. 139/2024, in vigore dall’1 gennaio 2025, ha riscritto, pur non stravolgendone il contenuto, l’art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90, che prevede una agevolazione fiscale in tema di trasferimenti gratuiti di partecipazioni. Il legislatore delegato ha voluto, come rilevato nella relazione illustrativa, “definire in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati”.

L’attuale contenuto dell’art. 3, comma 4-ter, Tus

L’articolo in questione prevede che i trasferimenti di aziende, rami di esse o partecipazioni sociali, effettuati anche attraverso patti di famiglia, a favore dei discendenti in linea retta e del coniuge, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, al ricorrere di determinate condizioni che vedremo a breve. Dove non ricorrano tali condizioni, a questi trasferimenti si applicano aliquote e franchigie ordinarie.

Quando i trasferimenti non sono soggetti a imposta

In particolare, tali trasferimenti non sono soggetti ad imposta quando:

  • In caso di aziende, gli aventi causa proseguano «l’esercizio dell’attività d’impresa» per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
  • In caso di quote sociali ed azioni di società di capitali, gli aventi causa:
    a) acquisiscano il controllo della società o integrino una situazione di controllo già esistente, e
    b) detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento.
  • In caso di altre quote sociali, gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o patto di famiglia, gli aventi causa devono rendere apposita dichiarazione in tal senso, pena decadenza dal beneficio e conseguente pagamento dell’imposta in misura ordinaria, sanzione e relativi interessi di mora.

L’esenzione di applica, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali ed azioni di soggetti residenti, anche ai trasferimenti di azioni e quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea, allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscano un adeguato scambio di informazioni.

Le principali novità del D. Lgs. 139/2024

Integrazione del controllo già esistente

Prima della riforma era escluso dalle fattispecie di esenzione il caso del rafforzamento del controllo già esistente in capo al beneficiario (come espressamente precisato dall’Agenzia nella Risposta ad Interpello n. 72 del 18/03/2024 e n. 497/2021)
Nel novero dell’agevolazione erano contemplate le sole ipotesi di:

  • acquisizione del controllo: trasferimento di una partecipazione già in origine di controllo;
  • integrazione del controllo: da intendersi nel senso di trasferimento di una partecipazione che, unitamente a quella di minoranza già detenuta dal beneficiario, gli consentisse l’acquisizione del controllo.

Grazie alla riforma è stato previsto un ampliamento dell’ambito applicativo attraverso un’espressa previsione nel testo normativo. Infatti, rientra ora tra le ipotesi contemplate anche la casistica di integrazione del controllo già esistente inteso come il trasferimento di una partecipazione con beneficiario un soggetto che già detiene il controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto dell’operazione, permettendogli così di incrementare la sua quota partecipativa per effetto dell’operazione.

Trasferimenti di società “senza impresa”

L’interpretazione restrittiva prima della riforma

La nuova formulazione dell’art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90, adottata con il D. Lgs. 139/2024, ha aperto il dibattito sulla possibilità che, con essa, il legislatore delegato abbia voluto “superare” le conclusioni cui sono pervenute, negli ultimi anni, sia la giurisprudenza che la prassi in tema di inapplicabilità dell’esenzione ai trasferimenti di «società senza impresa».

Negli ultimi anni, infatti, l’amministrazione finanziaria (cfr. interpelli nn. 552/2021 e 185/2023) e la Corte di Cassazione (cfr. n. 6082/2023), in linea anche con l’interpretazione fornita da una parte di dottrina, si erano pronunciate fornendo un’interpretazione restrittiva della disposizione, affermando che, per le società di capitali, oltre al requisito del controllo fosse necessario il verificarsi, in capo alla società oggetto di trasferimento in esenzione, anche del requisito dell’effettivo esercizio di un’attività d’impresa.

Le conclusioni di prassi e giurisprudenza traevano origine dalla considerazione secondo cui la ratio dell’agevolazione – delineata nelle raccomandazioni Commissione Ue 94/1069/Ce del 1994 e 98/C 93/02 del 1998 e nella sentenza Corte Costituzionale 23.6.2020 n. 120 – sarebbe quella di agevolare il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, evitando la «distruzione» dell’azienda e conseguentemente il venir meno della continuità aziendale. Se, quindi, lo scopo della normativa consiste nel conservare l’integrità dell’impresa al momento del «passaggio generazionale», secondo le suddette «letture», non vi sarebbe ragione per riconoscere il beneficio ove tale esigenza non sussista.

Secondo tale interpretazione, rimanevano quindi esclusi dall’applicabilità dell’esenzione:
• I trasferimenti di partecipazioni di holding «pure»;
• I trasferimenti di partecipazioni di società immobiliari;
• I trasferimenti di partecipazioni di società semplici.

L’orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria, dalla Corte di Cassazione e da una parte della dottrina era stato però oggetto di critiche in quanto definito contrario all’interpretazione letterale della disposizione normativa e frutto di un’erronea ricostruzione della ratio della disciplina, difficilmente conciliabile con l’intento agevolativo della normativa.

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2024

Il legislatore delegato non fa riferimenti espliciti alla tematica, infatti, né nella relazione illustrativa al decreto delegato né in quella tecnica si trova un preciso riferimento alla questione.

Secondo Assoholding (Circolare n. 1/2025), Notariato (Studio n.100-2024/T) e parte della dottrina, la modifica normativa, introducendo una definizione «didascalica» delle tre situazioni che danno accesso al beneficio, porta a ritenere che siano da escludere ulteriori condizioni agevolative «implicite» per i trasferimenti di partecipazioni (come quella dell’esercizio dell’impresa). Secondo questo orientamento, potrebbero quindi, alla luce della nuova formulazione, accedere all’esenzione tutte le holding, anche se società semplici, senza distinzione circa l’attività svolta e le società immobiliari, anche se società semplici.

Si segnala tuttavia che altra parte della dottrina rileva come sia necessario adottare un atteggiamento più prudente con riguardo alla nuova normativa, evidenziando come la ratio su cui si erano fondate le precedenti interpretazioni non sembra essere incompatibile con la formulazione attuale della norma.

Partecipazioni in società estere

Il testo previgente menzionava esclusivamente l’articolo 73 comma 1 lett. a) del Tuir , che contempla unicamente società di capitali residenti.
Negli anni, sorgono diverse interpretazioni, da parte dell’amministrazione finanziaria e in giurisprudenza, sull’applicabilità della disciplina a società estere, tuttavia non vi era uniformità.

Ora, attraverso un’espressa previsione, l’esenzione trova applicazione, a parità di condizioni previste in merito al trasferimento di partecipazioni di società residenti, anche ai trasferimenti di azioni o quote di Paesi appartenenti all’Unione europea, Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e Paesi che garantiscano un adeguato scambio di informazioni.

Nuove regole su successioni e donazioni dal 2025

Il D. Lgs. 139/2024, in vigore dall’1 gennaio 2025, ha riscritto, pur non stravolgendone il contenuto, l’art. 3 co. 4-ter del D. Lgs. 346/90, che prevede una agevolazione fiscale in tema di trasferimenti gratuiti di partecipazioni. Il legislatore d…



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