Transizione 5.0: pubblicate le nuove FAQ del MIMIT

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Nuovo aggiornamento del MIMIT sul corposo
documento contenente le FAQ relative al
Piano Transizione 5.0
, l’incentivo fiscale che
consente alle imprese di fruire di un credito
d’imposta
in relazione alle spese sostenute per
investimenti in nuove tecnologie effettuati nelle strutture
produttive situate in Italia nel
biennio 2024-2025.

Il precedente aggiornamento, che risale allo scorso 21 febbraio,
era dipeso dalle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2025
che ha ampliato l’ambito di applicazione e
semplificato le procedure di accesso all’agevolazione.

Riportiamo nelle pagine successive il testo integrale delle FAQ
interessate dall’aggiornamento.

Calcolo del risparmio energetico

FAQ 4.23

D. Per gli attivi ex art.5, comma 1, lettera a), punto 2),
cui al DM 24 Luglio 2024, il passaggio da STAGE I a STAGE V è
idoneo e sufficiente a consentire l’accesso al calcolo semplificato
di cui all’art.38, comma 9-bis?

R. Sì, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo ed accettato
anche per la verifica delle evidenze normative richieste per
l’accesso al calcolo semplificato di cui al comma 9-bis
dell’art.38.

 

Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili

FAQ 6.1

D. Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti
rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?

R. Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli
impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e
dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto
2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e
tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo
articolo 12, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del
decreto-legge 113/2024. Qualora l’impresa abbia effettuato
investimenti in impianti con moduli fotovoltaici, avvalendosi,
nelle more della formazione del registro sopra citato, di
un’autodichiarazione del produttore, dovrà successivamente
verificarne l’avvenuta iscrizione. È inoltre prevista una
maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che
comprendano i moduli fotovoltaici a maggiore efficienza previsti
alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 12, del DL 181/2023,
ossia:

  • i. 130% del costo per gli impianti che comprendono moduli
    fotovoltaici di cui alla lettera a);
  • ii. 140% del costo per gli impianti che comprendono moduli
    fotovoltaici di cui alla lettera b); iii. 150% del costo per gli
    impianti che comprendono moduli fotovoltaici di cui alla lettera
    c).

FAQ 6.4

D. Come viene determinato il fabbisogno energetico della
struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase
di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo?

R. Qualora siano già presenti presso la struttura produttiva
impianti per l’autoproduzione di energia a fonti rinnovabili e
sistemi di accumulo, l’Impresa beneficiaria deve indicarlo sulla
Piattaforma informatica specificando la data di installazione
dell’ultimo impianto. In tale caso, nel calcolo del fabbisogno
energetico della struttura produttiva deve essere considerato il
saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto di
autoproduzione preesistente, o in fase di realizzazione per
progetti realizzati o in corso di realizzazione, dato dalla
differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia
autoprodotta e non utilizzata. Con riferimento all’algoritmo di
calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva
presente nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia
elettrica effettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si
intende la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete di
distribuzione e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata
(vale a dire al netto dell’energia non autoconsumata e quindi
immessa nella rete di distribuzione) per gli impianti realizzati o
in corso di realizzazione. Inoltre, la potenza massima
installabile, determinata secondo i citati criteri, deve essere
ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione
preesistenti.

FAQ 6.11

D. Gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad
autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24
luglio 2024, localizzati nella medesima zona di mercato su cui
insiste la struttura produttiva, possono accedere ai benefici
previsti dal Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. Decreto CACER) e
dal “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione
dell’autoconsumo diffuso” (TIAD)?

R. Gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad
autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24
luglio 2024, sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime
particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva sia nei
casi di autoconsumo a distanza di cui all’articolo 30, comma 1,
lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, ovvero:

  • impianto direttamente interconnesso all’utenza del cliente
    finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10
    chilometri;
  • impianto che utilizza la rete di distribuzione.

In aggiunta a tali requisiti di cui al decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, la Circolare operativa prevede due ulteriori
requisiti:

  • la coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice
    fiscale – C.F.), salvo il caso in cui il credito d’ imposta sia
    riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi
    energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i
    progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;
  • che ogni impianto di produzione di energia da FER da realizzare
    in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere
    univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale
    sono avviati i progetti di innovazione.

I suddetti impianti, qualora inseriti in configurazioni di
autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che
utilizzano la rete di distribuzione, nella stessa zona di mercato e
localizzati nella porzione di rete sottesa alla medesima cabina
primaria della struttura produttiva presso cui si realizza il
progetto di innovazione, possono accedere anche ai benefici
previsti dal Decreto CACER e dal TIAD nel rispetto dei seguenti
ulteriori requisiti previsti dalle rispettive discipline:

  • il riconoscimento di una tariffa incentivante, ai sensi del
    Decreto CACER, qualora abbia una potenza non superiore a 1 MW,
    purché il beneficio derivante non sia superiore al costo.
  • il riconoscimento di un contributo per la valorizzazione
    dell’energia elettrica autoconsumata, ai sensi del TIAD (che
    disciplina le modalità e la regolazione economica relative
    all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi del
    Titolo IV, Capo I, e dell’articolo 8 del decreto legislativo
    199/21) senza limiti di potenza.

 

Cumulabilità

FAQ 8.6

D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee?

R. Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni
finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le
medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di
innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta
deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei
contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese
ammissibili.

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in
relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione
con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si
calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei
parametri di investimento e di risparmio energetico di cui
all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi.
Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle
ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.





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