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Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio 2025.
Tra le principali novità c’è l’introduzione del codice TD29, che permette al cessionario o committente di regolarizzare fatture omesse o errate emesse dal fornitore. Questa procedura evita che il cessionario venga sanzionato per irregolarità non sue.
Obblighi e sanzioni
Dal 1° settembre 2024, in caso di omissione o irregolarità, il cessionario/committente ha 90 giorni di tempo per segnalare il problema all’Agenzia delle Entrate. Se non lo fa, scatta una sanzione del 70% dell’Iva non versata (minimo 250 euro).
L’obbligo di pagamento dell’Iva da parte del cessionario in sede di regolarizzazione viene eliminato, per favorire la collaborazione con l’Amministrazione.
Come fare la segnalazione (TD29)
La comunicazione deve includere:
- tipo, qualità e quantità dei beni o servizi,
- importo totale,
- aliquota Iva applicata,
- base imponibile e imposta calcolata.
Attenzione – Non è necessario verificare eventuali esenzioni o non imponibilità dichiarate dal fornitore, se basate su elementi soggettivi non verificabili direttamente.
Cosa cambia per le autofatture
Dal 1° settembre 2024, l’obbligo di emettere un’autofattura in caso di fattura omessa o irregolare viene abolito.
Tuttavia, per violazioni anteriori a questa data, resta valido l’uso del codice TD20. Lo si utilizza ancora per:
- operazioni in reverse charge non fatturate correttamente,
- fatture mai ricevute entro il secondo mese successivo all’operazione, o per importi inferiori al reale in acquisti intracomunitari.
Novità tecniche aggiuntive
- Nuovo codice RF20 per il regime Iva di franchigia transfrontaliero
- Abolito il limite di 400 euro per l’emissione di fatture semplificate per i contribuenti forfettari e aderenti al regime transfrontaliero di franchigia.
Tabella riepilogativa delle novità
Periodo
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Procedura per irregolarità
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Sanzione
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Obbligo del cessionario
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Fino al 30.08.2024
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Autofattura (TD20) + pagamento Iva
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100% dell’Iva (minimo €250)
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Versamento Iva
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Dal 01.09.2024 al 31.03.2025
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Comunicazione semplice
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70% dell’Iva (minimo €250)
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Segnalazione all’AE
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Dal 01.04.2025
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Comunicazione via TD29
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70% dell’Iva (minimo €250)
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Segnalazione via SdI con TD29
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Regolarizzazione dello splafonamento Iva
Sono state confermate le modalità per la regolarizzazione dello splafonamento IVA. Se un’impresa supera il limite (plafond) previsto nella dichiarazione d’intento per operazioni non imponibili, deve:
- emettere un’autofattura con codice TD21,
- versare l’Iva non pagata, gli interessi e una sanzione del 70%,
- comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate.
L’autofattura dovrà contenere nel campo “AltriDatiGestionali” il valore “F24” per specificare che l’Iva verrà versata tramite mod. F24.
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