Contratti di rete: imprese e professionisti

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I contratti di rete rappresentano un’importante opportunità per imprese e professionisti di accrescere la relativa attività, ampliare le competenze attraverso le collaborazioni instaurate, nonché di beneficiare di contributi e incentivi.

I contratti di rete sono stati introdotti dal Decreto- Legge n. 5/2009 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009) ed erano inizialmente previsti solo per le imprese.

In particolare, l’art. 3 comma 4-ter del suddetto decreto-legge dispone che attraverso il contratto di rete “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

 Si utilizza l’espressione:

  • rete contratto: se il contratto è stipulato tra imprese, non è dotato di soggettività giuridica autonoma e può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune (art. 3, comma 4-ter, Decreto-Legge n. 5/2009);
  • rete soggetto: quando è prevista la costituzione del fondo patrimoniale e di un organo comune e la rete acquista soggettività giuridica autonoma con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede (art. 3, comma 4-quater, Decreto-Legge n. 5/2009).

 La possibilità di stipulare contratti di rete è stata estesa anche ai professionisti dalla Legge n. 81/2017 che stabilisce all’art. 12 comma 3:

 “Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

  1. di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
  2. di costituire consorzi stabili professionali;
  3. di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile”.

È opportuno rilevare, relativamente alle reti miste costituite tra professionisti e imprese che appare possibile – ai fini pubblicitari – la sola creazione di contratti di rete misti imprenditoriali – professionali con soggettività giuridica (art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009), secondo quanto indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3707/C del 30 luglio 2018. Nel caso in cui il professionista sia costituito in Società tra Professionisti, tenuto conto dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, si potrebbe prospettare la costituzione di reti non soggetto.



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