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Con risoluzione dell’8 aprile 2025 (di seguito riportata) reso noto, che al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.
L’adozione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 605.
Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.
La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 24 del 8 aprile 2025
Di seguito il testo integrale della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 24 del 8 aprile 2025, con oggetto: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025
Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022).
Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025 (1), sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.
Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.
Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria
I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata (2) del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.
A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate (3).
L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari (4), comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.
Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (5).
IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
(1) – Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: https://imprese.istat.it.
(2) – Si ricorda che è possibile accedere all’area riservata mediante le credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) e, per i soggetti titolari di partita IVA, mediante le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.
(3) – Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (cfr. FAQ del 5 marzo 2025 – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025).
Risposte alle domande più frequenti
Faq del 5 marzo 2025 – Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025 che, come comunicato dall’ISTAT, verrà adottata operativamente dal 1° aprile 2025. Per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dalla predetta data del 1° aprile 2025 quali codici ATECO dovranno essere indicati nei corrispondenti campi del modello?
Per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa: i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello. A tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione. – (cfr. Versione software: 1.0.2 del 01/04/2025 – Aggiunta del codice 1 nella casella del frontespizio: “Situazioni particolari” per permettere l’inserimento dei nuovi codici Ateco 2025 all’interno del quadro VA. In caso di non utilizzo della casella in questione i codici Ateco ammessi saranno quelli previsti dalla precedente codifica).
(4) – Si fa riferimento, ad esempio, alla comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (paragrafo 3.6, lettera c)).
(5) – Modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; modello AA9/12 per le persone fisiche; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.
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