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Risposta – La risposta è positiva. Preliminarmente si ricorda che in base a quanto previsto dall’articolo 1 commi da 101 a 111 della Legge di Bilancio 2024 n.213/2023 le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, devono stipulare una polizza assicurativa contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali.
L’obbligo assicurativo, tuttavia, non riguarda tutte le imprese. Infatti, non sono obbligate le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Inoltre, non sono tenute alla stipula della polizza le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, ossia quelle operanti nel settore agricolo.
La scadenza dell’obbligo di stipula dell’assicurazione, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2024, successivamente posticipata al 31 marzo 2025 dall’articolo 13 del DL Milleproroghe n. 202/2024, è stata nuovamente differita con il DL n. 39/2025 come segue:
- al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;
- rimane confermato al 31 marzo 2025 per le grandi imprese. Tuttavia, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi, il decreto introduce un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno 2025 per la stipula dell’assicurazione.
Tornando al quesito posto, trattandosi di immobile ad uso promiscuo l’artigiano dovrà adeguare la polizza assicurativa, estendendo la copertura agli impianti, ai macchinari e alle attrezzature utilizzate nell’attività d’impresa.
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