Tecniche di gestione della crisi di impresa videolezione n.7 a cura di Giuseppe Incarnato IGI INVESTIMENTI GROUP – Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano uno strumento negoziale di regolazione dei debiti da parte dell’imprenditore in stato di crisi, che rientra nella nozione generale di ristrutturazione del debito ovvero di operazione mediante la quale il creditore effettua una concessione nei confronti del debitore che si trova in una situazione di difficoltà finanziaria.

 Lo scopo principale di questo strumento consiste nel riportare l’impresa nelle condizioni di equilibrio economico e finanziario per continuare la propria attività, ma ciò non esclude che possa essere utilizzato anche per fini meramente liquidatori. In ordine alla natura giuridica di tale istituto, vi sono posizioni differenti sia in dottrina che in giurisprudenza. Infatti, l’evoluzione normativa dell’istituto in esame stata accompagnata da un dibattito sulla sua natura giuridica, che ha visto contrapposti l’orientamento secondo il quale l’accordo di ristrutturazione dei debiti ha natura privatistica di regolazione della crisi e l’indirizzo secondo il quale ha natura concorsuale.

Il primo orientamento è sostenuto dalla Dottrina prevalente e da parte della Giurisprudenza di merito, con la motivazione che gli accordi hanno effetto solo con i creditori aderenti, in applicazione del principio previsto dall’art. 1372 c.c., e che mancano un provvedimento giurisdizionale di apertura e la nomina di organi concorsuali.

Il secondo indirizzo è affermato da parte della Dottrina e dalla Giurisprudenza prevalente , che riscontra negli accordi di ristrutturazione dei debiti i c.d. indici rivelatori della concorsualità.

In merito, si ritiene interessante riportare le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9087/2018 a sostegno di quest’ultimo orientamento. 18 Riguardo alla definizione di debito ristrutturato.

In altre parole, per la Corte di legittimità, sono presenti tre elementi comuni alle procedure suindicate, compresi gli accordi di ristrutturazione dei debiti, a favore della natura concorsuale: il primo, una forma, anche minima, di intervento da parte dell’autorità giudiziaria, il secondo, il coinvolgimento formale dei creditori, anche solo a livello informativo, ed il terzo, una qualche forma di pubblicità. Conseguenza di tale ragionamento l’applicabilità della disciplina concorsuale agli accordi di ristrutturazione dei debiti e, nonostante non sia stata data una definizione alla procedura concorsuale, tale orientamento è stato recepito dal nuovo Codice della crisi.

In ogni caso, l’accordo di ristrutturazione caratterizzato da una prima fase in cui le trattative e l’accordo sono disciplinati dalle regole di diritto privato in materia di contratti e negozi giuridici.

Ciò vale anche per l’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinato dal Codice della crisi e dell’insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Dato che la Legge fallimentare continua ad essere applicata ai procedimenti pendenti alla suddetta data, si procede a descrivere le tipologie degli accordi previste dalle due normative che si sono succedute. La Legge fallimentare, dopo varie modifiche legislative tra cui il Decreto legge n. 118/2021 descritto nel paragrafo 1.3, disciplina tre tipi di accordi di ristrutturazione, l’accordo base di cui all’art. 182 bis L.F., gli accordi ad efficacia estesa di cui all’art. 182 septies L.F. e gli accordi agevolati di cui all’art. 182 novies L.F..

Il modello ordinario disciplinato dall’art. 182 bis L.F. prevede che l’imprenditore in stato di crisi possa presentare la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti che sia stato stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei secondo tempi specificamente indicati dalla norma.

Si delinea il secondo tipo di accordo di ristrutturazione denominato agevolato, quando, ai sensi dell’art. 182 novies L.F., la percentuale dei creditori aderenti all’accordo si riduce alla metà a condizione che i creditori estranei siano pagati integralmente alla scadenza e l’imprenditore rinunci alla sospensiva delle azioni cautelari ed esecutive. Il terzo tipo di accordo di ristrutturazione, denominato ad efficacia estesa e disciplinato dall’art. 182 septies L.F., deroga al principio di relatività degli effetti del contratto.

Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’art. 182 septies L.F. nella formulazione disposta dal D.L. n. 118/2021 rappresentano la novità maggiore, in quanto, anticipando il Codice della crisi, il Legislatore ha esteso questo tipo di accordo, che prima si applicava solo nei confronti delle Banche e degli Istituti finanziari, a tutti i creditori.

Giuseppe Incarnato

Chairman & Ceo IGI INVESTIMENTI GROUP

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