Il punto sul cumulo delle agevolazioni (ad esempio bonus sud e 4.0)

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Quando il cumulo di più agevolazioni su uno stesso investimento supera il costo del bene, come fare ad evitare il doppio finanziamento, cioè a ricondurre il cumulo nel limite del 100% del costo?
I pochi chiarimenti al riguardo non appaiono del tutto idonei a risolvere i dubbi, mentre alcune interpretazioni adottate dai verificatori nel corso di controlli si dimostrano estremamente penalizzanti per le imprese beneficiarie.

Nel corso di alcune verifiche fiscali, finalizzate al controllo del cumulo fra più agevolazioni fruite su uno stesso investimento, è stato messo in discussione il comportamento adottato dalle imprese per ricondurre il cumulo delle agevolazioni nel limite del 100% del costo dei beni agevolati.

 

Il cumulo sulle agevolazioni

cumulo agevolazioniLa questione si è presentata soprattutto per il cumulo fra il bonus sud e il bonus 4.0, quando questo era fruibile al 40 o al 50% del costo del bene agevolato; in tali casi, infatti, considerato il risparmio fiscale conseguente all’intassabilità del bonus 4.0, si poteva facilmente arrivare a superare il costo del bene.

Al riguardo, può essere utile fare il punto della situazione, non solo per il passato ma anche considerando che una simile questione potrà ripresentarsi anche in futuro o addirittura già con l’esercizio 2024, ad esempio con il cumulo fra il bonus ZES unica e il bonus 5.0, considerato che le misure di aiuto fruibili e il risparmio fiscale derivante dalla fruizione del bonus 5.0 possono certamente condurre a superare il costo del bene agevolato.

 

Il cumulo e il doppio finanziamento

In tema di agevolazioni alle imprese, con la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato emanava le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (nel cui ambito rientra il bonus 4.0), specificando – nelle istruzioni tecniche – che il finanziamento degli investimenti deve garantire una…

…“ assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.

Ai dubbi sollevati da tale circolare, faceva seguito la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, evidenziava una sostanziale differenza fra “doppio finanziamento” di un investimento (non consentito) e cumulo di più agevolazioni sullo stesso investimento (sempre consentito nei limiti delle singole discipline e, in mancanza di limiti specifici, nel limite del costo del bene, aggiungendo che:

le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili”.

In particolare, secondo la citata circolare:

il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

Per chiarire meglio i due concetti, la circolare riportava anche il seguente esempio:

se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divi



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