Le eccedenze ACE infrangono il reddito minimo del concordato

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
Abruzzo
Agevolazioni
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli-Piceno
Aste L'Aquila
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Basilicata
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Calabria
Caltanissetta
Campania
Campobasso
Carbonia Iglesias
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Emilia-Romagna
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forli-Cesena
Friuli-Venezia Giulia
frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Italia
La-Spezia
Latina
Lazio
Lecce
Lecco
Liguria
Livorno
Lodi
Lombardia
Lucca
Macerata
Mantova
Marche
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Molise
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Olbia Tempio
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro-Urbino
Pescara
Piacenza
Piemonte
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Puglia
Ragusa
Ravenna
Reggio-Calabria
Reggio-Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sardegna
Sassari
Savona
Sicilia
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Toscana
Trapani
Trentino-Alto Adige
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Umbria
Valle d'Aosta
Varese
Veneto
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vibo-Valentia
Vicenza
Viterbo


Le eccedenze ACE possono essere portate in riduzione del reddito da concordato preventivo biennale, infrangendo la barriera del reddito minimo individuato dal Decreto Legislativo numero 13/2024

L’imponibile minimo del Concordato Preventivo Biennale per le partite IVA è veramente un limite invalicabile come appare?

In effetti non è esattamente così, vi è infatti una casistica non espressamente individuata dal Decreto Legislativo numero 13/2024 che consente di ridurre il reddito imponibile, prescindendo dal limite minimo individuato dallo stesso Decreto e che riguarda le eccedenze ACE.

L’articolo 16 relativo alla determinazione del reddito di impresa, in particolare, indica che

al reddito proposto oltre alle perdite da partecipazione potranno essere portati in diminuzione i valori da minusvalenze, perdite su crediti e sopravvenienze passive

…lo stesso comma 4 che fissa il reddito minimo consente di poter riportare negli esercizi successivi la eventuale perdita non utilizzata…”

Non è cosi come sembra

Il reddito minimo del CPB è individuato al comma 4 dell’articolo 16 sopra citato

“4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro…”

Una disposizione secca, limpida, indiscutibile ma, come già accaduto in passato, quello che a prima vista appare semplice e chiaro da interpretare non è così come sembra.

In effetti quanto sopra non può essere letto che con riferimento ai commi precedenti dello stesso articolo e non vi è alcuna espressa determinazione ostativa all’applicazione di disposizioni agevolative contemplate in altre norme di legge.

I precedenti delle società di comodo

L’articolo 30 della legge 724/1994, la norma che ha introdotto la disciplina delle “società di comodo”, prevede la determinazione di un reddito minimo da imputare ai soggetti giuridici che non soddisfano precise specifiche.

Questo reddito minimo è stato oggetto di commento da parte della Agenzia delle Entrate, la quale ha più volte ribadito il concetto che, se non espressamente escluso dalla norma, la determinazione di un reddito minimo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 12/E del 2014 al punto 1.3 è esemplare nel ribadire il concetto:

Come già chiarito nella circolare numero 3/E del 4 marzo 2013, in tema di maggiorazione IRES per le società non operative, si conferma che qualora la base imponibile sia costituita dal reddito minimo presunto ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della Legge numero 724 del 1994, questo deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti (cfr. circolari n. 25/E del 4 maggio 2007 e n. 53/E del 21 dicembre 2009)

Redditi determinati in modo presuntivo: il reddito minimo delle società di comodo
Circolare Agenzia delle Entrate numero 12/E del 2014 – Nel punto 1.3 si tratta un tema utile ai fini della comprensione degli effetti delle eccedenze ACE sul CPB

La stessa circolare conclude con una esplicita determinazione:

Pertanto, le società identificate come di comodo, nell’ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, dovranno ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.”

Qual è la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione IRES per le società «di comodo»
Circolare Agenzia delle Entrate numero 3 del 4 marzo 2013

Le circolari richiamate evidenziano il primo concetto evidenziato ed in particolare la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 53/2009 specifica quanto segue:

L’importo escluso da imposizione per effetto dell’agevolazione in esame dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative.

Tali importi sono sottratti dal reddito presunto per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo confronto di quest’ultimo con il reddito effettivo.”

Calcolo imponibile ACE e conseguenze in dichiarazione dei redditi
Circolare Agenzia delle Entrate numero 53 E del 2009

Non tutte le agevolazioni fiscali sono uguali

La super deduzione del costo del personale, ad esempio, è una agevolazione fiscale “assorbita” nella determinazione del reddito di impresa e del reddito da CPB, ivi compreso l’importo minimo da dichiarare, mentre altro sono le applicazioni di disposizioni agevolative che operano a valle della determinazione del reddito di impresa ma possono comunque esplicarsi, come nel caso dell’Aiuto alla Crescita Economica, nel rettificare l’imponibile e se non diversamente disposto come appunto in questo caso dove il testo normativo nulla riporta al riguardo, possono essere applicate a favore del contribuente.

A voler fare una semplificazione estrema si potrebbe spiegare quanto sopra affermando che le agevolazioni fiscali fruite “internamente” al quadro di determinazione del reddito non influiscono sul reddito minimo.

L’ACE, e le sue eccedenze, esplicando i loro effetti nel quadro di determinazione dell’imposta possono, invece, esplicare i loro effetti riducendo il reddito minimo fiscale, non essendovi specifiche indicazioni rinvenibili nella norma o nella circolare 18 o anche nelle Faq pubblicate che ne regolano l’applicazione nell’ambito del calcolo del concordato preventivo biennale come avviene, invece, per le perdite, correnti e pregresse.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link