Esame Ufficiale per il diporto nuove esenzioni

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Con una nota inviata il 26 marzo il MIT specifica che chi può provare pluriennale esperienza come comandante non dovrà svolgere le ore di “familiarizzazione”. E altri dettagli

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti che rimodulano in parte elementi del decreto attuativo numero 40 che disciplina il conseguimento del titolo di Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. Dalla lettura del testo originale del decreto era facile dedurre infatti che anche skipper di comprovata esperienza avrebbero dovuto effettuare almeno cinque ore di pratica presso una scuola nautica.


 

Con una circolare inviata il 26 marzo il MIT corregge il tiro sottolineando che può ritenersi esonerato (dalle lezioni pratiche non dall’esame) chi sia titolare della patente nautica da almeno dieci anni e sia stato iscritto per un periodo complessivo di almeno dieci anni anche non consecutivi nel registro delle imprese o nel REA di una Camera di Commercio per attività di noleggio di natanti da diporto in mare aperto, costiere in acque interne con o senza equipaggio o per altre attività professionali, scientifiche, tecniche o di “scuola guida”. Lo stesso dicasi per chi ha stipulato uno o più contratti di lavoro nel ruolo di comandante di unità da diporto con imprese di noleggio per una durata complessiva di trentasei mesi precedenti all’entrata in vigore del decreto in oggetto.


 


In sostanza, quindi, chi ha maturato adeguata esperienza dovrà sostenere solo la prova pratica dato che, come già indicato dal decreto del 14 marzo, chi soddisfava uno dei suddetti requisiti poteva ritenersi esonerato dalla prova teorica.


 


Nella circolare si specifica anche che l’esame si deve svolgere in acque marittime, a bordo di un’unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri, ma che le cinque ore complessive di “familiarizzazione” che interessano tutti i candidati non esonerati, possono essere effettuate su unità di metratura differente.


 


Inoltre, a differenza di quanto previsto per la patente nautica (Allegato II decreto 30 agosto 2023, n. 142), non è indicata una specifica formalità di attestazione delle ore di lezioni pratiche. Al candidato sarà sufficiente produrre la dichiarazione della scuola nautica, su carta intestata, datata e firmata dal legale rappresentante, che attesti di aver svolto le famose 5 ore di pratica.


 


 


 





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