Misura di Agea per la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari

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Luigi Cerone

È stato pubblicato il 7 marzo sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 il decreto 30 dicembre 2024 che fissa criteri e modalità per il riconoscimento del contributo per la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. 
L’aiuto era stato istituito con il Decreto agricoltura varato lo scorso anno. Lo stanziamento ammonta a 21 milioni di euro, di cui un milione per il 2024 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. 

Agevolazioni

– Contributo in conto interessi pari al massimo al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento. L’importo individuale per ciascun beneficiario non potrà, comunque, superare l’importo massimo previsto per gli aiuti “de minimis” di settore. 

– Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l’importo richiesto superi lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento (art.5 c.4 e art.6 c.5). Il contributo potrebbe pertanto essere inferiore al 50%, calcolato sulla base delle risorse disponibili e delle domanda presentate.

– Il contributo è liquidato sul conto indicato dal beneficiario, dopo aver fornito dimostrazione dell’avvenuta erogazione del finanziamento (art.7 c.1)

Finanziamenti che rientrano nella misura

– La concessione del contributo è subordinata all’ottenimento da parte del beneficiario, di una delibera di concessione di un finanziamento bancario di una durata massima di 5 anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento (art.4 c.1)

– I contratti di finanziamento bancario devono essere sottoscritti al massimo nei 30 giorni precedenti alla presentazione della domanda ad Agea (art.6 c.1 lett.a).

Questa frase pare voglia intendere che l’agevolazione si può chiedere su finanziamenti in corso di sottoscrizione in questi giorni e non per finanziamenti già in essere. 

Beneficiari del contributo 

art.3 Imprese agricole e della pesca e dell’acquacoltura che alla data della presentazione della relativa domanda:

– hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese e, limitatamente alle imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021; 

– risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attività, ai sensi dell’art. 4, par. 5, del Reg. (Ue) 2021/2115 e dell’art. 4 del Dm 23 dicembre 2022, n. 660087; 

– hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti; 

– non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali, quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

– hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario di durata non superiore ai 5 anni comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.

Modalità di presentazione della domanda

Agea dovrebbe pubblicare le istruzioni operative entro il 27 marzo, in cui definisce: termini, modelli e applicativo per la presentazione delle domande (art.3 c.3)

La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto beneficiario. Dovranno essere allegati (art.6 c.1-2):

– copia della delibera di concessione del finanziamento bancario, emessa al massimo nei 30 giorni precedenti la presentazione della domanda (come indicato in precedenza);

– dichiarazione sottoscritta dal titolare o rappresentante legale del soggetto beneficiario o da un suo procuratore speciale attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3;

– mandato irrevocabile all’incasso in favore della banca, il cui modello sarà reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore, con il quale il soggetto beneficiario autorizza la stessa banca ad utilizzare il contributo per l’estinzione anticipata di quota parte del finanziamento bancario.





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