Respinto il ricorso di Hydromorgex contro il GSE S.p.A.

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Nella vertenza, Hydromorgex S.r.l. affiancata dall’avvocato Stefano Gattamelata; il GSE S.p.A. assistito dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2095/2025, ha respinto il ricorso della società Hydromorgex s.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) s.p.a., confermando la legittimità della decurtazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte idraulica. La controversia riguarda un impianto situato nel Comune di Morgex, Valle d’Aosta, che aveva ottenuto l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio nel dicembre 2014. L’impianto era stato inserito nella graduatoria degli impianti iscritti al registro ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, con l’obbligo di entrare in esercizio entro 28 mesi dalla comunicazione di esito positivo della procedura, termine che sarebbe scaduto il 26 novembre 2015.

A seguito di un errore di indirizzamento della documentazione da parte di Hydromorgex, il GSE aveva inizialmente dichiarato la decadenza dagli incentivi nel febbraio 2015, salvo poi annullare tale provvedimento in autotutela nel settembre 2015. Tuttavia, la società aveva interrotto ogni attività fino al chiarimento definitivo delle contestazioni, perdendo così tempo prezioso per l’entrata in esercizio dell’impianto. Nel gennaio 2016, Hydromorgex aveva richiesto una proroga del termine di 28 mesi, che il GSE aveva respinto, sostenendo che i tempi di fermo non erano imputabili a eventi calamitosi o al ritardo nel rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Nel frattempo, il decreto ministeriale del 23 giugno 2016 aveva introdotto nuovi meccanismi di incentivazione, prevedendo una riduzione del 6% della tariffa incentivante per gli impianti iscritti nelle graduatorie del D.M. 6 luglio 2012 che non fossero stati realizzati entro il termine massimo di 40 mesi. Hydromorgex aveva quindi rinunciato al registro 2013 e presentato una nuova domanda di accesso diretto agli incentivi ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, ottenendo l’ammissione agli incentivi con una tariffa ridotta del 6%.

La società aveva impugnato il provvedimento del GSE dinanzi al TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso. Hydromorgex aveva quindi presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il ritardo nell’entrata in esercizio dell’impianto fosse imputabile al GSE e che la decurtazione degli incentivi fosse illegittima. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che l’errore nell’invio della documentazione era imputabile esclusivamente alla società e che il GSE aveva correttamente applicato la normativa di settore. La sentenza ha ribadito che la decurtazione del 6% della tariffa incentivante era prevista dal D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti che non fossero stati realizzati entro il termine massimo di 40 mesi e che la rinuncia al registro 2013 presentata da Hydromorgex oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria comportava l’applicazione della riduzione.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Hydromorgex, confermando la legittimità della decurtazione degli incentivi e condannando la società al pagamento delle spese di lite. La sentenza evidenzia l’importanza del rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore e del principio di autoresponsabilità nella trasmissione della documentazione necessaria per l’accesso agli incentivi.

Professionisti coinvolti nell’operazione: Esposito Gianluca Maria – W-L.E.A.; Gattamelata Stefano – Gattamelata e Associati;

Studi Legali: Gattamelata e Associati; W-L.E.A.;

Clienti: Gse – Gestore dei Servizi Energetici; Hydromorgex S.r.l.;



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