Polizza anti-catastrofe per aziende e privati: obblighi, costi, franchigia e copertura

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In un Paese come l’Italia, esposto a numerosi rischi geologici e climatici, la protezione da eventi catastrofali non è più una scelta opzionale. A partire dal 31 marzo 2025, per le imprese sarà obbligatorio stipulare una polizza assicurativa contro i danni provocati da terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023), rappresenta un cambio di paradigma nella gestione del rischio, destinato a coinvolgere il mondo produttivo in un processo di resilienza preventiva. E anche se per i privati non esiste ancora un obbligo, la sottoscrizione volontaria di tali coperture rappresenta un’opzione sempre più saggia.

Polizze anti-catastrofi, chi è obbligato e chi è escluso

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese e le società con stabile organizzazione in Italia, incluse le società tra professionisti (come STP e STA). Sono escluse le imprese agricole, che beneficiano già del Fondo mutualistico nazionale, nonché i professionisti con studi individuali e le attività non regolarizzate dal punto di vista edilizio.

Le imprese devono assicurare non solo i beni di proprietà, ma anche quelli detenuti a vario titolo (leasing, locazione, comodato). Al contrario, l’obbligo non si applica ai veicoli registrati al PRA né ai beni immobili costruiti abusivamente.

Polizze anti-catastrofi: quali beni devono essere coperti?

La polizza anti-catastrofe deve coprire tutte le immobilizzazioni materiali impiegate nell’attività economica, ovvero:

  • Terreni
  • Fabbricati (compresi impianti idraulici, elettrici, ascensori, montacarichi, recinzioni, opere murarie)
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali

Restano escluse le merci e i danni indiretti (es. interruzione attività), che possono però essere coperti con garanzie aggiuntive facoltative.

Eventi coperti dalla polizza Cat Nat

La polizza deve obbligatoriamente coprire i danni causati da:

  • Terremoti
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni (ma non mareggiate, maremoti o bombe d’acqua)
  • Frane (solo quelle improvvise e non prevenibili)

Sono escluse le calamità dovute a conflitti, terrorismo, atti dolosi, errori progettuali o costruzioni abusive, così come le eruzioni vulcaniche, le slavine e gli effetti delle acque marine.

Polizza anti-catastrofe: calcolo dei premi

I premi assicurativi devono essere calcolati in base al rischio effettivo, considerando:

  • Ubicazione geografica e vulnerabilità dell’immobile
  • Serie storiche di eventi
  • Mappe di rischio e modelli predittivi
  • Interventi di miglioramento antisismico già effettuati

È previsto un aggiornamento periodico dei premi, anche tenendo conto del principio di mutualità. In alcune situazioni, l’adozione di interventi strutturali certificati può ridurre sensibilmente il premio, valorizzando il concetto di rischio residuo e coinvolgendo i tecnici nella definizione delle condizioni di polizza.

Polizza anti-catastrofe, massimali e franchigie

Le polizze prevedono:

  • Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata
  • Da 1 a 30 milioni: almeno il 70% della somma assicurata
  • Oltre 30 milioni: limiti negoziabili

La franchigia non può superare il 15% del danno indennizzabile fino a 30 milioni. Per i terreni si applica la forma a primo rischio assoluto.

Conseguenze del mancato adempimento

Non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non si adeguano. Tuttavia, l’inadempienza comporta l’esclusione da:

  • Sovvenzioni pubbliche
  • Agevolazioni statali
  • Contributi per danni da calamità naturali

È stato inoltre sollevato il dubbio che le restrizioni possano estendersi anche a forme di finanziamento più generiche, come bandi per la sicurezza o per la cassa integrazione, anche se su questo aspetto non ci sono ancora certezze interpretative.

L’obbligo per le compagnie assicurative

Le compagnie non possono rifiutarsi di sottoscrivere le polizze con le imprese nei limiti della loro tolleranza al rischio. È prevista la possibilità di riassicurazione tramite SACE S.p.A. per aumentare la capacità del sistema.

Polizze contro i disastri naturali per i privati

Al momento non vi è obbligo per i cittadini, ma le polizze contro i disastri naturali sono altamente consigliate. Possono coprire:

  • L’abitazione principale o secondaria
  • I danni da terremoti, alluvioni e frane

Nel DDL Ricostruzione è prevista anche una proposta per estendere l’obbligo ai privati, con anticipo del 30% del danno da parte delle compagnie in caso di evento. Ad oggi, però, la copertura rimane volontaria.

Come attivare una polizza Cat Nat

Attivare una polizza contro eventi catastrofali richiede una valutazione attenta dei propri rischi e delle esigenze assicurative specifiche. È un percorso che coinvolge diverse fasi, dall’analisi preliminare alla stipula vera e propria del contratto. Di seguito, i passaggi chiave da seguire:

  • Valutazione del rischio (area geografica, vulnerabilità, attività svolta)
  • Consultazione con un intermediario assicurativo
  • Personalizzazione delle coperture (inclusione di danni indiretti o merci)
  • Definizione dei costi e stipula del contratto
  • Verifica delle clausole su massimali, franchigie, eventi coperti ed esclusioni

Le osservazioni di Confindustria

Confindustria ha espresso preoccupazione per l’onerosità delle nuove polizze, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sismico o idrogeologico, dove i premi potrebbero essere particolarmente elevati. Ciò potrebbe compromettere la competitività delle piccole imprese o scoraggiare investimenti in certe zone del Paese.

Inoltre, il sistema assicurativo italiano dovrà adeguarsi velocemente a una domanda di coperture molto più alta rispetto al passato, con la necessità di ampliare l’offerta con prodotti assicurativi dedicati e formare nuovi intermediari.

Tutto ciò potrebbe portare a un secondo rinvio, sul filo di lana, dell’obbligo di assicurazione per le imprese; questo, infatti, in origine era previsto dalla manovra per il 2024 dal 31 dicembre scorso. Poi, la legge di conversione (n. 15/2025) del decreto-legge Milleproroghe (n. 202/2024) l’ha fatto slittare al 31 marzo prossimo. L’ipotesi di un ulteriore slittamento è sul tavolo di Palazzo Chigi.

Un aspetto interessante è rappresentato dalla possibilità di migliorare le condizioni assicurative attraverso interventi antisismici certificati. Tecnici e professionisti possono assumere un ruolo chiave nella valutazione del rischio e nella negoziazione delle condizioni di polizza.

Infine, il concetto di rischio residuo e la classificazione sismica degli edifici potrebbero diventare strumenti centrali per una gestione assicurativa più equa e sostenibile, premiando chi investe nella prevenzione.

L’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali rappresenta un importante passo verso una gestione più responsabile del rischio. Per le aziende è una misura fondamentale per garantire continuità operativa e resilienza; per i privati, è un’opportunità da non sottovalutare. In un’Italia sempre più vulnerabile, la prevenzione assicurativa può fare la differenza tra il ripartire e il crollare definitivamente.

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