Registro delle imprese. Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. PEC obbligatoria per ciascun amministratore, non solo per l’impresa

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dall’art. 1, comma 860, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.

Con nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

Nel documento interpretativo, evidenziato che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

 

Sanzioni per il mancato adempimento

 

Sotto il profilo sanzionatorio in caso di mancato adempimento, Il MIMIT precisa che si applica all’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti». Peraltro, l’omissione dell’indicazione della PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione presentata dalle imprese.

 

Link alla Nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, con oggetto: OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI – Obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) – Art.1, comma 860, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art.5, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv, con mod, dalla L.17/12/2012, n. 221 – Art.16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv, con mod, dalla L. 28/01/2009, n. 2

 



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