ECOBONUS E BONUS CALDAIE – OrvietoLife

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Dal 1° gennaio 2025 la Legge di Bilancio del 2025 ha ridimensionato notevolmente i bonus edilizi, intervenendo inoltre anche sugli ecoincentivi. Difatti dal 2025 non è possibile beneficiare di alcuna detrazione per le spese relative agli “interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili”.
In particolare, il beneficio fiscale non spetta per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale:

  • con impianti dotati di caldaie a condensazione prevista dall’art. 1, comma 347, legge 296/2006, unica e alimentata a combustibili fossili;
  • con impianti dotati di caldaie a condensazione ad alta efficienza dell’articolo 14, comma 2.1, D.L. 63/2013, unica e alimentata a combustibili fossili;
  • con l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione dell’articolo 14, comma 2.1, D.L. 63/2013, che hanno una caldaia unica alimentata a combustibili fossili.

L’impossibilità di fruire di una detrazione d’imposta non riguarda solo i c.d. ecoincentivi, ma anche le spese relative al recupero del patrimonio edilizio, cioè anche laddove la sostituzione della caldaia fosse “qualificata” alla stregua di un intervento avente ad oggetto la manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell’immobile.

Il “blocco” della detrazione d’imposta è previsto dalla normativa unionale. In particolare, si tratta dell’art. 17, paragrafo 15, della direttiva del 24 aprile 2024, 1275/2024, secondo il quale “dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti prima del 2025.

Oltre all’impossibilità di fruire della detrazione per l’acquisto e l’installazione delle caldaie a condensazione il legislatore è intervenuto con un’ulteriore stretta. Infatti, per ciò che riguarda talune tipologie di interventi sono stati unificati i limiti di detrazione. Per i cappotti, le coperture, i pavimenti e le finestre, la norma prevede un unico limite di detrazione Irpef di 60.000 euro. Invece, in precedenza, quindi prima dell’ultima modifica normativa, per la sostituzione degli infissi il contribuente poteva beneficiare di un autonomo limite di detrazione.

In buona sostanza, se il contribuente dovesse realizzare sull’immobile un intervento di coibentazione dell’edificio e la sostituzione degli infissi, la detrazione massima complessiva fruibile sarà pari a 60.000 euro. Invece, in precedenza, la detrazione era di fatto pari al doppio ammontando a 60.000 euro per ciascuna delle due tipologie di interventi precedentemente indicati.





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