Assicurazione contro le catastrofi per le imprese, obbligo dal 1 aprile

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
Abruzzo
Agevolazioni
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli-Piceno
Aste L'Aquila
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Basilicata
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Calabria
Caltanissetta
Campania
Campobasso
Carbonia Iglesias
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Emilia-Romagna
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forli-Cesena
Friuli-Venezia Giulia
frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Italia
La-Spezia
Latina
Lazio
Lecce
Lecco
Liguria
Livorno
Lodi
Lombardia
Lucca
Macerata
Mantova
Marche
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Molise
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Olbia Tempio
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro-Urbino
Pescara
Piacenza
Piemonte
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Puglia
Ragusa
Ravenna
Reggio-Calabria
Reggio-Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sardegna
Sassari
Savona
Sicilia
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Toscana
Trapani
Trentino-Alto Adige
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Umbria
Valle d'Aosta
Varese
Veneto
Venezia
Verbania
Vercelli
Verona
Vibo-Valentia
Vicenza
Viterbo


Rispettando le ultime previsioni, l’obbligo di stipulare polizze contro le catastrofi naturali tra compagnie d’assicurazione e le imprese di tutte le categorie produttive decorrerà dal prossimo 1 aprile, senza ulteriori rinvii, con il 31 marzo come giorno limite per la stipula. Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio scorso, e sarà vigente dal 14 marzo. Secondo le stime calcolate da Cerved un anno fa, l’esposizione assicurativa ai rischi catastrofali per le imprese in Toscana, tenendo conto del valore di fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature industriali e commerciali, si attesta sugli 80 miliardi di euro.

Assicurazione contro le catastrofi, chi deve dotarsene

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede in Italia e quelle con sede legale all’estero ma operanti con una stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese. Sono escluse le imprese agricole, che possono già contare sul Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici: niente obbligo, dunque, per gli imprenditori agricoli che esercitano coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le aziende che hanno già in essere una polizza contenente eventi catastrofali l’adeguamento alla legge decorre dalla prima scadenza di pagamento.

I rischi considerati catastrofi ai fini dell’obbligo di assicurazione sono terremoti, alluvioni, inondazione ed esondazione, frane. Per la determinazione della fascia di appartenenza si considera il totale complessivo delle ubicazioni dell’assicurato. Il rischio viene valutato per geolocalizzazione dei beni; vulnerabilità dei beni assicurati (quindi settore di attività), misure di prevenzione adottate dall’azienda. Fra i beni aziendali, devono essere assicurati terreni, fabbricati e relativi impianti, macchinari, impianti e attrezzature. Non rientrano nell’obbligo assicurativo le merci, i fermi di attività, i mezzi di trasporto iscritti al Pra, e qualsiasi altro bene non previsto nell’elenco precedente.

Tre fasce per la copertura assicurativa

Le aziende devono stipulare una copertura assicurativa che garantisca un indennizzo minimo. Fino a 1 milione di euro di somme assicurate deve essere garantito il 100%, mentre nella fascia fino a 30 milioni di euro di somme assicurate il limite d’indennizzo minimo non deve essere inferiore al 70% della somma assicurata: in entrambi i casi resta a carico dell’assicurato il 15% del danno subìto. Oltre 30 milioni di euro di somme assicurate, e in ogni caso per le aziende con fatturato oltre i 150 milioni e oltre i 500 dipendenti non c’è nessun livello minimo di copertura obbligatorio.

Attualmente non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza. Tuttavia, il mancato adempimento sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche: ad esempio, la sospensione di mutui e tributi, la proroga dei versamenti contributivi, l’accesso alla cassa integrazione per i dipendenti. Al contrario, sono previste sanzioni pecuniarie per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze.





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link