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Gli autotrasportatori che vogliono beneficiare dell’agevolazione sui consumi di gasolio hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane per ogni trimestre di riferimento.
Il credito d’imposta può essere destinato a compensare un debito, diminuire le imposte dovute o, quando possibile, a ottenere un rimborso.
Con il Decreto Legge 78/2010 si possono pagare anche parzialmente le somme indicate in cartella, che riguardano le imposte erariali, compensandole con i relativi crediti.

La compensazione si ha tra due soggetti, creditore e debitore, l’uno nei confronti dell’altro.

Se l’importo, per le due parti, è il medesimo, si verificherà una situazione in cui il debitore non dovrà nulla al creditore e il creditore non riceverà nulla dal debitore; se l’importo è maggiore da una delle due parti, ovviamente si opererà con il saldo del credito o del debito solo di quell’importo.

Divieto di compensazione, quando si applica?

La compensazione credito accise può essere:

  • orizzontale: – esterna – riguarda crediti e debiti relativi ad imposte diverse.

Coloro che devono eseguire versamenti unificati di imposte possono utilizzare in compensazione i crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali.

  • verticale: – riporto – relativi alla stessa imposta. Consiste nel riporto di un credito al periodo successivo, così da poter ridurre l’eventuale debito futuro; la compensazione si applica anche a crediti d’imposta derivanti da norme di agevolazione fiscale.

Il divieto di compensazione riguarda solo quella orizzontale, quindi tra imposte di diversa natura.
Non è possibile utilizzare i crediti erariali qualora non siano state sanate le proprie posizioni pendenti.

Modello F24: come utilizzarlo per la compensazione credito accise

Il modello F24 va sempre compilato, anche se gli importi sono pari a 0, in quanto deve risultare in modo evidente la compensazione, quindi deve essere sempre chiuso a 0 o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare. Qualora non si presentasse il modello F24 a saldo zero si rischierebbero delle sanzioni.
Nel modello F24 accise, bisogna indicare:

  • il debito compensato, con il codice tributo “ruol” nella sezione accise/monopoli, in corrispondenza degli importi a debito versati;
  • nella stessa sezione va inserita la lettera R; nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione, dove è in carico il debito.

Prima di procedere al rimborso, l’agente incaricato dovrà verificare l’effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione.

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute si presenta un modulo specifico in cui si dichiara il pagamento in compensazione ed indica a quale parte del debito erariale si riferisce il pagamento.

Le imprese che intendono utilizzare in compensazione l’importo del credito devono:

  • attendere che siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza che vi sia stato alcun intervento da parte dell’Ufficio delle Dogane – silenzio assenso – ;
  • indicare nel mod. F24 l’importo del credito nella sezione “Erario” con il codice tributo 6740;
  • per l’eventuale eccedenza non utilizzata richiedere il rimborso con apposita istanza all’Ufficio competente, nei termini stabiliti, a pena di decadenza.

Credito accise autotrasportatori: chi può ottenere il beneficio?

Nel settore dell’autotrasporto – per conto proprio o conto terzi – il beneficio riguarda:

  • attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva uguale o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da persone iscritte all’albo degli autotrasportatori, per conto proprio o conto terzi; imprese stabilite in altri paesi UE, che abbiano i requisiti previsti dall’Unione Europea, abilitate alla professione di trasporto di merci su strada.
  • attività di trasporto persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali che esercitano attività di trasporto; imprese che effettuano autoservizi interregionali di competenza statale, che attuano autoservizi di competenza regionale e locale, ambito comunitario.
  • attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti di fune in servizio pubblico.

recupero credito imposta accise gasolioRecupera con noi l’accisa sul gasolio per il secondo trimestre

L’importo del credito d’imposta rimborsabile è 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Per recuperare l’accisa sul gasolio per autotrazione bisognerà indicare nella dichiarazione trimestrale che il carburante consumato non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria inferiore a euro 3, in quanto sono esclusi dall’agevolazione.
Gli autotrasportatori devono documentare l’acquisto di gasolio unicamente con la fattura elettronica; inoltre vi è l’obbligo di inserimento in fattura della targa del veicolo rifornito.
Affidati a noi, ti aiuteremo a recuperare l’accisa sul gasolio e ci occuperemo dell’intero iter burocratico.

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