L’obbligo per le imprese di stipulare assicurazione per calamità naturali entro il 31 marzo – OrvietoLife

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E’ stata confermata al 31 marzo 2025  la scadenza entro la quale tutte le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali. Per eventi da assicurare si intendono i terremoti, le alluvioni, le frane, le inondazioni e e le esondazioni.

L’obbligo di assicurazione riguarda tutte le imprese operanti sul territorio nazionale e di qualunque forma e dimensione, con la sola esclusione delle imprese agricole. Sono inoltre escluse dall’obbligo, o meglio non potranno essere coperte da assicurazione, le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste. La polizza assicurativa dovrà comprendere tutti i beni materiali dell’impresa: immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, mentre sono escluse dall’obbligo le rimanenze di merce e prodotti.

La legge non prevede sanzioni a carico delle imprese che non aderiranno all’obbligo e quindi non stipuleranno questa particolare polizza, tuttavia l’assenza della copertura assicurativa comporterà delle penalizzazioni prima fra tutte l’impossibilità di accedere a incentivi e aiuti pubblici, compresi i risarcimenti conseguenti il verificarsi di eventi catastrofici. In sostanza, in assenza della polizza i danni causati da eventi naturali non potranno beneficiare di risarcimenti pubblici.

Altra conseguenza della mancanza della polizza a copertura, di effetto più immediato e pratico, consiste nella esclusione dalla concessione di garanzie pubbliche comprese quelle a valere sui prestiti erogate dal fondo per le Pmi, ed in questo senso è da ritenere probabile che gli Istituti di credito terranno conto anche di questa circostanza nella valutazione del merito creditizio.

Tutte le Compagnie assicurative sono obbligate a dotarsi di prodotti in linea con questo obbligo di legge, infatti la legge prevede sanzioni significative per quelle che non si troveranno nella condizione di stipulare questa specifica polizza. Per contro, allo scopo di mitigare il rischio e di conseguenza anche il costo delle polizze, le Compagnie potranno a loro volta riassicurare il rischio con la Sace su un apposito fondo stanziato dallo Stato.





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