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Nell’attuale bozza del Clean Industrial Deal, che dovrebbe essere presentato ufficialmente dalla Commissione Europea il prossimo 26 febbraio, le soluzioni di decarbonizzazione legate all’idrogeno verde sono quelle che potranno beneficiare dei sussidi pubblici di maggior entità.
Secondo il documento, pubblicato in anteprima dal portale specializzato Euractive, infatti, le grandi aziende che decideranno di utilizzare idrogeno per alimentare i loro processi produttivi, potranno beneficiare di sussidi pubblici pari al 50% dei costi ammissibili, in termini di capex, relativi all’acquisto di macchinari ed equipaggiamenti ad H2. Agevolazione che può salire fino al 55% per le medie imprese (fino a 250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato) e fino al 60% per le piccole imprese (fino a 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato).
Si tratta di condizioni – fa notare la testata Hydrogen Insight – ben più generose di quelle riservate, nello stesso provvedimento, agli investimenti in energia rinnovabile per utilizzo industriale (35%), alle soluzioni per la carbon capture (30%) e alle altre tecnologie per la riduzione delle emissioni (20%).
Nella bozza del Clean Industrial Deal, viene poi precisato che gli impianti che ricevono aiuti per la decarbonizzazione tramite gas naturale (ammesso solo per la decarbonizzazione del calore industriale e solo se viene garantito un risparmio energetico del 30% e una riduzione delle emissioni di gas setta del 60%), devono essere in grado di operare esclusivamente con idrogeno o altri gas rinnovabili o a basse emissioni senza necessità di investimenti aggiuntivi sostanziali, e i beneficiari devono impegnarsi a eliminare gradualmente il metano e sostituirlo interamente con H2 entro la fine del ciclo di vita del progetto. In caso contrario, saranno previste delle sanzioni per il mancato rispetto di questi impegni.
Nel testo, la Commissione ha anche stabilito che gli aiuti di Stato per investimenti in macchinari che utilizzano idrogeno devono garantire che venga impiegato idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, come definito dalla Direttiva (EU) 2018/2001, o un mix di idrogeno rinnovabile e idrogeno a basse emissioni di carbonio, come definito nella Direttiva (EU) 2024/1788. In questo secondo caso, però, il progetto deve impegnarsi a utilizzare una quota di idrogeno rinnovabile pari almeno alla media dell’elettricità rinnovabile prodotta nel Paese membro in cui viene sviluppato nei 2 anni precedenti, più un 25%, o il 90%, a seconda di quale sia il valore inferiore.
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