esenzione ICI solo per immobili A/6 e D/10

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Classificazione catastale come criterio determinante per l’esenzione da ICI – IMU

Ai fini del riconoscimento della ruralità di un fabbricato e della conseguente esenzione dall’imposta ICI/IMU, assume carattere decisivo la sua classificazione catastale, che deve rientrare nelle categorie specificamente previste, ossia A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali.

Di conseguenza, un immobile registrato come “rurale” a seguito del riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa non è assoggettato all’imposta.

Al contrario, se un immobile è registrato in una categoria catastale diversa da quelle riconosciute come rurali, spetta al contribuente che intende ottenere l’esenzione dall’imposta impugnare l’atto di classamento, dimostrando la ruralità del fabbricato. In assenza di tale impugnazione, l’immobile rimane soggetto all’imposizione fiscale.

Allo stesso modo, il Comune deve procedere autonomamente all’impugnazione dell’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 qualora intenda legittimamente richiedere l’assoggettamento del fabbricato all’ICI.

Cassazione: Esenzione ICI solo per immobili A/6 e D/10 riconosciuti rurali

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n. 3059 del 6 febbraio 2024, nel richiamare il principio già consolidato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18565/2009.

Decisione, quest’ultima, con cui è stato stabilito che, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), un immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10, non è soggetto all’imposta.

L’onere della prova per contribuente e Comune

Se, quindi, un immobile è classificato in una categoria catastale diversa da quelle riconosciute come rurali, il contribuente che intenda ottenere l’esenzione dall’imposta deve necessariamente impugnare tale classificazione, dimostrando la ruralità del fabbricato.

In assenza di tale impugnazione, l’immobile rimane assoggettato all’ICI.

Allo stesso modo, qualora il Comune intenda assoggettare all’imposta un immobile accatastato come A/6 o D/10, deve previamente impugnare l’attribuzione di tale categoria catastale per poter legittimamente richiedere il pagamento dell’ICI.

L’orientamento – ha ricordato la Cassazione – è stato successivamente confermato da numerose pronunce di legittimità nonché, da ultimo, dall’ordinanza n. 578/2025, con cui è stato nuovamente affermato il carattere determinante della classificazione catastale ai fini della soggezione o dell’esenzione dall’ICI.

Tale principio, di natura interpretativa, conferma come la ruralità di un fabbricato sia direttamente collegata alla sua classificazione catastale.

Una volta ottenuta l’attribuzione catastale come A/6 o D/10, l’immobile viene escluso dalla nozione stessa di fabbricato imponibile ai fini dell’ICI, consolidando così la centralità del dato catastale nella determinazione del tributo.



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