Assorbimenti in “De Minimis” e Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI. Varia il fattore di rischio, nuovi assorbimenti “de minimis” applicati alle richieste di Garanzia a partire dal 7 febbraio 2025

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Si rendono noti i valori aggiornati del parametro “fattore di rischio”, pari a 1,17% per operazioni a fronte di investimenti e a 1,69% per operazioni relative al capitale circolante, di cui alle Linee guida per l’applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

Assorbimenti in “De Minimis” e Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI

Il commento di Silviano Di Pinto, esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”.

I nuovi valori del fattore di rischio sono entrati in vigore dal 7 febbraio 2025 e pertanto si applicano ai quadri riassuntivi dell’efficacia contributiva (ESL) di cui alla parte X delle Disposizioni operative del Fondo di garanzia, in vigore dalla medesima data.

Le nuove aliquote dell’ESL trovano applicazione con riferimento alle garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 a decorrere dalla stessa data del 7 febbraio 2025.

L’aggiornamento dei quadri riassuntivi dell’efficacia contributiva degli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI e le modifiche contenute nel nuovo Regolamento de Minimis (Reg. UE n. 2023/2831 in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030) rappresentano due novità normative importanti per le imprese da tener conto nel calcolo del Plafond Aiuti De Minimis disponibili nell’ambito del perimetro di Impresa Unica.

Tenuto conto delle ultime novità normative, soprattutto relativamente al nuovo progetto di Riforma del Fondo di Garanzia per le PMI L.662/96  in vigore dal 1 gennaio 2025, sulle modifiche intervenute nei Regolamenti specifici sui Regimi di Aiuti di Stato (De Minimis ed Esenzione) e delle nuove disposizioni operative SACE, che entreranno in vigore dal 1 aprile 2025,  è estremamente importante per le imprese monitorare e valutare preventivamente al deposito la situazione di Bilancio al 31/12/2024 al fine di verificare Classe, Fascia e valutazione complessiva del Rating Fondo di Garanzia per le PMI e analisi e valutazione di ammissibilità a SACE Green e Futuro al fine di consentire alle stesse di beneficiare della Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 e Garanzia SACE per l’anno 2025.

A tal riguardo ricordo che sia la Garanzia Sace che l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 rappresentano importanti strumenti di politica economica per le Imprese in quanto gli interventi tendono, dunque all’impulso al sistema produttivo nazionale salvaguardando, al tempo stesso, la stabilità degli istituti di credito. Questo effetto si rafforza attraverso la possibilità, per gli Istituti stessi, di ottenere la “ponderazione zero”, ossia l’azzeramento dell’accantonamento di capitale sulla quota di finanziamento garantita.

Per la quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia e SACE si applica la ponderazione pari a zero dei Risk-Weighted Assets (RWA) nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea e riduzione del costo del capitale.



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