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Per accedere al regime speciale IVA le piccole imprese devono essere stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea (sono pertanto esclusi i soggetti extra UE).
Il regime prevede diversi adempimenti a seconda che l’Italia sia lo Stato membro di stabilimento (a partire dal quale il soggetto passivo opera negli altri Paesi) o lo Stato membro di esenzione, in cui vengono effettuate in regime di franchigia le cessioni di beni o le prestazioni di servizi.
ITALIA STATO MEMBRO DI STABILIMENTO:
Può accedere al regime speciale IVA, per operare in uno o più degli altri Stati membri (c.d. Stati membri di esenzione) che abbiano adottano il regime medesimo, qualunque soggetto passivo/piccola impresa stabilita in Italia, ad eccezione degli operatori economici che svolgono prevalentemente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti in altro Stato membro.
ITALIA STATO MEMBRO DI ESENZIONE
Possono operare in Italia, adottando il regime di franchigia, le persone fisiche stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che abbiano i requisiti di piccola impresa in Italia, ad eccezione degli operatori economici che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi o di cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricati e di terreni edificabili.
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