obblighi e certificazioni tra incentivi e controlli

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Con l’istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, le imprese possono accedere a incentivi e agevolazioni fiscali mirate alla crescita economica del territorio. Tuttavia, questi benefici sono subordinati a una rigorosa compliance amministrativa e contabile, nella quale il revisore legale gioca un ruolo cruciale. La certificazione dei dati contabili e il rispetto delle normative antifrode diventano elementi essenziali per garantire la trasparenza e la correttezza nell’accesso ai vantaggi fiscali. 

Ma quali sono gli obblighi specifici per i revisori e come cambia la loro funzione nell’ambito della ZES Unica?

L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, istituisce un credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti o nuove nella Zona Economica Speciale (ZES unica). Questa zona comprende aree delle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e l’Abruzzo, tutte ammissibili alle deroghe sugli aiuti di Stato previsti dal TFUE. La ZES unica è definita nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La Legge di Bilancio 2025 prevede la possibilità di accesso al credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti anche nell’anno 2025.

Per accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) Unica del Mezzogiorno, è necessaria una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti. Questo requisito è stato introdotto dal Decreto Ministeriale del 17 maggio 2024, che specifica che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese soggette per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata dal proprio revisore legale. Le imprese non obbligate a tale revisione devono invece ottenere la certificazione da un revisore legale o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori legali.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno reso disponibile un documento relativo alla certificazione del prospetto ZES da parte dei revisori legali. Il documento dà delle linee guida sul processo di certificazione del credito di imposta dall’accettazione dell’incarico, ai controlli da eseguire, le attestazioni da ricevere fino alla relazione del revisore.

L’iter della certificazione

Una volta accettato l’incarico, il revisore procederà alla verifica del Prospetto, predisposto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta sulle spese ammissibili. 

L’attività di verifica del Prospetto comporterà l’analisi della documentazione predisposta dagli amministratori e messa a disposizione del revisore ed a tal fine verrà concesso il libero accesso alle scritture contabili e ad ogni altra informazione ritenuta utile per l’espletamento dell’incarico.

Al termine del lavoro, e prima del rilascio della certificazione, l’impresa fornirà una lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla veridicità, correttezza e completezza del Prospetto e sulla sua conformità alle scritture contabili e alla documentazione societaria.

Concluso l’iter di controllo, il revisore procederà alla relazione di certificazione ai sensi dell’art. 7, comma 14, del Decreto.

La responsabilità del revisore legale

Nella certificazione degli investimenti ZES il revisore è responsabile della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. La certificazione sarà emessa alle sole finalità indicate. Sono escluse dalla attività, verifiche in merito all’ammissibilità delle spese stesse.

In sintesi, la certificazione del revisore legale è un passaggio fondamentale per le imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES Unica, garantendo la correttezza e la trasparenza nella rendicontazione delle spese sostenute.

© FISCALREVISIONE – Riproduzione riservata.



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